La cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica,intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura alla luce del vigente articolo 74 comma 7, sarà, imponibile, ad aliquota ordinaria, secondo un particolare meccanismo chiamato REVERSE CHARGE ( o principio dell’inversione contabile) in base al quale l’imposta è applicata dall’acquirente che, se soggetto passivo in Italia, diventa debitore della stessa.
Il cedente, pertanto, dovrà emettere la fattura senza addebitare l’Iva, ma indicando comunque nel documento fiscale che si tratta di operazione non soggetta articolo 74 comma 7 (comma 8 nel caso di materiali non ferrosi) del citato decreto.
L’acquirente, dal canto suo, al ricevimento del documento contabile, provvederà a integrarlo con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, annotandolo nel registro delle fatture emesse e, ai fini della detrazione, in quello degli acquisti.
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